Attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori: obbligatorio anche per i Datori di Lavoro
Il D.Lgs. 151/2015 (attuativo del cosiddetto "Jobs Act") ha modificato una definizione contenuta nel D.Lgs. 81/08 Titolo III (uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale).
L'articolo 69 del D.Lgs. 81/2008 riporta le varie definizioni relative alle attrezzature di lavoro, è definita Attrezzatura: "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro".
Vecchia definizione:
Art. 69 comma 1 lettera e): "operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro."
Nuova definizione:
Art. 69 comma 1 lettera e): "operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso."
Conseguenze:
Il Datore di Lavoro che utilizza particolari attrezzature di lavoro quali carrelli elevatori, PLE, trattori, macchine movimento terra, ecc. (individuate nell' Accordo Stato Regioni del 22/02/2012) deve effettuare la formazione prevista ed ottenere l'abilitazione prevista dal D.Lgs. 81/08 art. 73 comma 5.
DOCUMENTAZIONE COLLEGATA: