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Schema sintetico formazione attrezzature particolari Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012

A fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute al ns. ufficio, riportiamo uno schema sintetico della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 riguardante le attrezzature particolari (come carrelli elevatori, piattaforme aeree, trattrici agricole. escavatori etc..) con relative note riguardanti scadenze e riconoscimento della formazione pregressa. Rimaniamo come sempre a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

schema accordo attrezzature 22 02 2012 - Copia

NOTE:

1

Le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 73 comma 5, sono:

piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/ sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi), trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli, pompa per calcestruzzo)

2

Al punto 9.4 dell’Accordo si parla di “lavoratori del settore agricolo”: si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle indicate all’art. 2135 del Codice Civile “Imprenditore agricolo: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

3

Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015 (art. 45-bis L. 98/2013). Definizione di “macchine agricole” tratto dal Codice della Strada:

Art. 57: Macchine agricole “1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.”

4

L’esperienza documentata, almeno pari a 2 anni maturata nell’arco degli ultimi 10 anni nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale, deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015. A tal proposito è necessario che il lavoratore subordinato documenti l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso, il Datore di Lavoro è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

5

Riconoscimento della formazione pregressa (punto 9 dell’Accordo):

“9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

- corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;

- corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi  siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entromesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordointegrati  tramite  il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento. 

9.3. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante:  elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato  di partecipazione.”

6 Qualora non venga eseguito il modulo di aggiornamento della durata di 4 ore entro i termini previsti (punto 9.1 caso c) dell’Accordo, non sarà riconosciuta la formazione già erogata in passato prima dell’entrata in vigore dell’Accordo e l’operatore sarà costretto ad eseguire il corso intero con le durate previste negli Allegati dell’Accordo.
7 L’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni.

 




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