Il nuovo regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C, elencate nell'allegato I al d.P.R. 151/11 che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all' attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Vengono quindi abrogati:
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi,
il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.
Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.
Come previsto dal comma l dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11, prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi (CPI).
La stessa SCIA è corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.
Naturalmente per le attività in categoria B e C non occorrerà allegare alla SCIA il progetto dell'opera, in quanto quest'ultimo è già in possesso del Comando.
Documentazione da presentare
Pertanto la documentazione da presentare, per le categorie A, B, C è rappresentata da atti "tecnico-amministrativi", comprensivi di:• una dichiarazione sostituiva dell'atto notorio con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività;
• un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale;
• le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
Ma mentre per la categoria A, la documentazione, sarà presentata contestualmente e in allegato alla SCIA, per le categorie B e C è necessario il parere preventivo del progetto da parte dei VVF
Al momento, in mancanza di ulteriori dispositivi normativi che verranno indicati in apposito decreto, la relazione tecnica e di progetto devono essere redatte secondo i principi dell’allegato I del DM 04/05/1998, mentre l’asseverazione relativa alla conformità delle opere sarà conforme a quanto richiesto dalla modulistica dei VVF che richiede la dichiarazione da parte di un tecnico professionista
Nei procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011 potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell' allegato I ricadenti in categorie diverse. Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C.
La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.
Ricapitolando per la presentazione documentazione:
Documentazione |
tipo di categoria procedimento |
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A |
B |
C |
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Presentazione modello SCIA |
X |
X |
X |
Relazione tecnica (allegata a SCIA) |
X |
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Asseverazione professionista (allegata a SCIA) |
X |
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Certificati e dichiarazioni conformità (allegate ad asseverazione) |
X |
X |
X |
Progetto da approvare |
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X |
X |
Asseverazione professionista |
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X |
X |
Asseverazione professionista iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 per strutture REI |
X (quando necessario) |
X |
X |
Controlli da parte dei VVF
Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Questa Direzione centrale, in accordo con le Direzioni regionali, fornirà all'inizio di ogni anno le tipologie di attività ed il numero di controlli che andranno effettuati da parte dei Comandi provincialiPer le attività in categoria A e B, sottoposte a visite a campione, il Comando provinciale rilascerà copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell' interessato.
Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta giorni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI.
Procedimenti nel periodo transitorio
Il periodo transitorio è regolamentato dall'articolo 11 del d.P.R. 151/11 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il d.P.R 37/98 e non ancora conclusi.Proprio in merito a questa casistica si forniscono le seguenti indicazioni:
a)Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.
b) Attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere.
Il Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell' articolo 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.
c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera.
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del d.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all' attività, gli adempimenti del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del d.P.R 37/98 avrà la stessa valenza della valutazione del progetto ex articolo 3 del d.P .R. 151/11.
d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.
Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell' entrata in vigore del nuovo regolamento.
e) L'attività è in possesso del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Ai sensi del comma 5 dell'articolo Il del nuovo regolamento, alla scadenza del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98, il responsabile dell'attività deve espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del d.P.R 151/11 presentando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
f) Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento, risultano ora comprese nell'allegato I.
Le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore. Pertanto entro il 6 ottobre 2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i prescritti adempimenti.