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Ricordiamo a tutte le aziende agricole che, con l'introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 relativamente alle nuove attività soggette al controllo di prevenzione incendi, si ha la decadenza delle deroghe previste dalla normativa previgente.

In particolare evidenziamo per il settore agricolo la necessità di adempiere ai nuovi obblighi per le seguenti tipologie di attività, tipicamente presenti nel comparto di riferimento:

 

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori: distributori rimovibili di carburanti liquidi (quindi qualunque cisterna di gasolio); in sostanza tutte le aziende agricole provviste di serbatoi di gasolio (nel limite dei 9000 litri di capienza), hanno l'obbligo di SCIA e sono tenute ad adempiere a quanto previsto dal Regolamento n. 151/2011. 

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100
m.

L’articolo 11 comma 4 DPR 151/2011 stabilisce che i titolari delle nuove attività a rischio (cioè non soggette alla previgente normativa antincendio, tra cui le cisterne di gasolio) avevano un anno di tempo (cioè entro il 7 ottobre 2012) per provvedere alla SCIA. Tale termine era stato inzialmente prorogato di un anno dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo e prorogato ulteriormente con il recente Decreto "Fare" di agosto 2013 al 7 ottobre 2014.

Pertanto si rende necessario predisporre la pratica di prevenzione incendi SCIA come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 151/2011 e dalla norma applicativa D.M. 07/08/12.

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