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Si ravvisa che il termine di espletamento degli adempimenti previsti a cura degli enti e dei privati responsabili delle nuove attività introdotte con l'Allegato I del DPR 151/2011 (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) non è più entro il 7 ottobre 2013, ma il 7 ottobre 2014 (per effetto del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013).



Si ricorda che il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 è il nuovo “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Un decreto che, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, riporta in allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed abroga precedenti decreti. Ad esempio:

- il D.P.R. 26/5/1959 n. 689, recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco;

- il Decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento, che si basa sul principio di proporzionalità (gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio), elenca tre categorie in cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi:

-Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate: relativa alle attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità;

-Categoria “B”, attività a medio rischio:  relativa alle attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio;

-Categoria “C”, attività a elevato rischio: relativa alle attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Le  diverse procedure da espletare in relazione alla categoria di appartenenza sono riportate nel decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.

Per quanto riguarda le proroghe:

Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2011 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.

Successivamente con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 si è avuta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.  Conversione che contiene nell’articolo 7, comma 2-bis, la proroga dell’espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011relativi alle nuove attività introdotte con l’allegato I.

Con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 viene riscritto il comma 4 dell’articolo 11 del DPR 151/2011:


Art. 11

(...)

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Una ulteriore proroga avviene attraverso il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013. In particolare con riferimento all’articolo 38 del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013:

  

Art. 38 del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

  

Dunque gli adempimenti relativi all'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del DPR 151/2011 e all'istanza di cui all'articolo 4 del DPR 151/2011 per le nuove attività non sono più richiesti entro due anni, ma entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011: entro il 7 ottobre 2014.

 

Senza dimenticare che, sempre per effetto del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013, gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del DPR 151/2011, sono comunque esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

 

I soggetti interessati dalle nuove attività che, esistenti alla data del 7 ottobre 2011 rientrano, per la prima volta (anche se in relazione solo a cambiamenti relativi a superficie complessiva, capienza, ...), nelle disposizioni di prevenzione incendi devono adempiere a quanto prescritto dagli artt. 3 (valutazione progetti)  e 4 (controllo di prevenzione incendi) del DPR 151/2011

 

Riportiamo a questo proposito un elenco (non esaustivo) di alcune delle attività nuove o modificate dal DPR 151/2011:

 

- attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq; 

- attività n. 66: strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone; 

- attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti; 

- attività n. 68: strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo ospedali e case di cura ma anche strutture come, ad esempio, i poliambulatori); 

- attività n. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio uffici + attività commerciali); 

- attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma anche depositi);

- attività n. 71: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; 

- attività n. 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato; 

- attività n. 78: aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; 

- attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq; 

- attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m; 

- attività n. 18: esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

 

Si ricorda inoltre che sulla base della definizione dell’attività n. 13 si evince che “qualsiasi distributore di gasolio, costituisce attività soggetta”, mentre invece, secondo la previgente normativa, “i distributori mobili installati all’interno di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta”; pertanto sono previsti, per l’adeguamento alla pratica antincendio, tre anni di tempo dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011: ossia entro il 7 ottobre 2014.


Di seguito la tabella completa di equiparazione tra le attività soggette ai sensi della norma previgente (DM 16/02/1982) e quelle soggette ai sensi del DPR 151/2011


N.

Attività del DM 16/02/1982

ATTIVITÀ del DPR 151/2011

 

NOTE

1

1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h

9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili

10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.

11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.

 

2

2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h

Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

 

3

3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

a) compressi:

- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

- per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):

- per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg

- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

 a) compressi con capacità geometrica complessi-va superiore o uguale a 0,75 m3:

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:

 

4

4 - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a) compressi:

- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

- per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti:

- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc

- per capacità complessiva superiore a 2 mc

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità geometrica complessi-va superiore o uguale a 0, 75 m3:

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

 

5

5 - Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc

b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:

 

6

6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

 

7

96 - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre1996, n. 624

 

8

97 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm. 

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

 

9

8 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei me-talli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

 

10

12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o im-piegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 

13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o im-piegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3

 

11

14 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di in-fiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.

 

12

15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:

- per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc.

- per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc

16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/ocombustibili per uso commerciale:

- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc

- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 

17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli dia-termici e simili per capacità superiore ad 1mc

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3

 

13

7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori -distributori rimovibili di carburanti liquidi.

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gasso-si e di tipo misto (liquidi e gassosi)

 

14

21 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti

Officine o laboratori per la verniciatura con verni-ci infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

 

15

22 - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:

- con capacità da 0,2 a 10 mc

- con capacità superiore a 10 mc.

Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3

 

16

23 - Stabilimenti di estrazione con solventi infiamma-bili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc

Stabilimenti di estrazione con solventi infiamma-bili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed ani-mali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3

 

17

24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate co-me tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifica-zioni ed integrazioni, nonché perossidi organici

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

18

25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integra-zioni

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regola-mento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6/5/1940, n.635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

 

19

26 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

 

20

27 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e pe-rossidi inorganici

 

21

28 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua svi-luppano gas infiammabili

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

 

22

29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

 

23

31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

 

24

32 -Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo

33 - Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg

 

25

30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi

Fabbriche di fiammiferi;

depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

 

26

34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

 

27

35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

 

28

36 - Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato

Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

 

29

37 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

 

30

38 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

 

31

39 - Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500q.li

40 - Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li

Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

 

32

41 - Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg

 

33

42 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti carto-tecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg

 

34

43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

 

35

44 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li

45 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

 

36

46 - Depositi di legnami da costruzione e da lavora-zione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30/11/1983: da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li. (Testo modificato con D.M. 30.10.1986)

Depositi di legnami da costruzione e da lavora-zione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m

 

37

47 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li 

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

 

38

48 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li superiori a 1.000 q.li 

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavora-no e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affi-ni, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

 

39

49 - Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti; oltre 75 addetti

Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.

 

40

50 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li

Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg

 

41

51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive

Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

 

42

53 - Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali

Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2

 

43

54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavo-razione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li

55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li

56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavo-razione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; 

depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

 

44

57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavo-razione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li

58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

 

45

59 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, co-loranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

 

46

60 - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fo-sfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li

Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in mas-sa superiori a 50.000 kg

 

47

61 - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati

62 - Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettri-ci isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.

 

48

63 - Centrali termoelettriche.

Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3

 

49

64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di co-generazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

 

50

65 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.

Stabilimenti ed impianti ove si producono lampa-de elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti

 

51

66 - Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli

67 - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze

Stabilimenti siderurgici e per la produzione di al-tri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.

 

52

68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli

69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti

70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti

71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti

Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;

cantieri navali con oltre 5 addetti

 

53

72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti (solo la prima parte)

Officine per la riparazione di:

- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;

- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;

 

54

72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con ca-pienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti (solo la seconda parte)

Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

 

55

//

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relati-vi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2

Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82

56

73 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque ad-detti

Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti

 

57

74 - Cementifici.

Cementifici con oltre 25 addetti

 

58

75 - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31/12/1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185)

76 - Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185)

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

 

59

77 - Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di ma-terie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs 17/3/1995, n. 230)

 

60

78 - Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione.

 

61

79 - Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31/12/1962, n. 1860)

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31/12/1962, n. 1860]

 

62

80 - Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radia-zioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

-impianti nucleari;

- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;

-impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;

-impianti per la separazione degli isotopi;

-impianti per il trattamento dei combustibili

- nucleari irradianti

 

Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di traspor-to; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi;  impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

 

63

81 - Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini

Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.

 

64

82 - Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti

Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

 

65

83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

 

66

84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turi-stico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

 

67

85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.

 

68

86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2

 

69

87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'in-grosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

 

70

88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq

Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e mate-riali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

 

71

89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

 

72

90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, colle-zioni o comunque oggetti di interesse culturale sotto-posti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, galle-rie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

 

73

//

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 89 del DM 16/02/82

74

91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW

 

75

92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aero-mobili

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .

 

76

93 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.

 

77

94- Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

 

78

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Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82

79

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Interporti con superficie superiore a 20.000 m2

Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82

80

//

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82