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Lavori usuranti: proroga e chiarimenti

Con nota del 27 marzo 2012 (scarica il PDF) sono stati prorogati al 31 maggio i termini per la presentazione della comunicazione relativa al lavoro usurante-notturno.

Si ricorda che i datori di lavoro devono comunicare online l’esecuzione di lavorazioni o attività dei loro dipendenti considerate particolarmente faticose e pesanti per legge compilando il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro (clicca qui per accedere alla compilazione online del modello).

In particolare, in caso di processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” (ovvero le lavorazioni indicate nel decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività, come indicato all’articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e dall’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011.

Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti (comprese quelle notturne, quelle “a catena” e gli autisti di mezzi con più di nove passeggeri) è necessaria una comunicazione annuale, che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo (Prorogati al 31 maggio i termini per la presentazione della comunicazione relativa al lavoro usurante-notturno nota 27 marzo 2012) di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.

 

Riepilogo delle mansioni soggette a comunicazione

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del DM 19 maggio 1999 pubblicato sulla G.U. n. 208 del 4 settembre 1999:

 

"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita'
"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale 
"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuita 
"lavori in cassoni ad aria compressa 
"lavori svolti dai palombari" 
"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale
"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio 
"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti,quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture
"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita' 
 

 

  • lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del D. Lgs. n. 167/2011, nelle seguenti categorie:
1. lavoratori a turni di cui all’art. 1, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito dalla lett. d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2. al di fuori dei casi di cui al numero 1), i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del predetto D. Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;

 

  • lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 del D. Lgs. n. 67/2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c. c., impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità

 Elenco n. 1 (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)  

Voce Lavorazioni
1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc. 
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento 
6582 Elettrodomestici  
6590 Altri strumenti ed apparecchi 
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

 

  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

 

Modalità di comunicazione  

E' stato previsto l’utilizzo di un unico modello informatico (MOD LAV–US, disponibile QUI), da utilizzare per le seguenti tipologie di comunicazione: 

a) ai fini di monitoraggio (art. 2, comma 5, D. Lgs n. 67/2011) con periodicità almeno annuale:

  • lavoro usurante individuato dal D.M. 1999;
  • lavoro usurante notturno;
  • lavoro usurante a catena;
  • lavoro usurante autisti.
  • In assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, il Ministero del Lavoro individua, quale termine massimo per l’effettuazione degli adempimenti suddetti il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (per il 2011 la scadenza è appunto stata prorogata al il 31 marzo 2012). 

b) Ai fini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs n. 67/2011 con periodicità almeno annuale:

  • lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione può non essere dovuta se il datore di lavoro ha effettuato l’adempimento previsto dalla lettera a) indicando, per ogni dipendente, il numero di giorni di lavoro notturno svolti.
  • entro 30 giorni dall’inizio, lo svolgimento di lavori “a catena”.



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