nuove regole per i distributori di carburante
A far data dal 05/01/2018 è entrato in vigore il DM 22 novembre 2017 inerente l’ “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.”
Il Decreto abroga e sostituisce tutte le norme emanate in precedenza, in vigore fino al 04/01/2018 (D.M. 19 marzo 1990, Lettera-Circolare M.I. prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, D.M. 12 settembre 2003), e si applica a tutti i contenitori distributori indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.
Per liquido combustibile di categoria C si intende: “Liquido avente un punto di infiammabilità oltre 65 °C fino a 125 °C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiam-mabilità inferiore a 65 °C, ma non sotto i 55 °C”. Rientra in detta classificazione, ad esempio, il gasolio per autotrazione.
Le disposizione del DM 22 novembre 2017 si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti. Sono esentati dall'obbligo di adeguamento a detta regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presen-tata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Definizione di “contenitore-distributore”: “complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del liquido contenuto”.
La principale novità è rappresentata dal bacino di contenimento che - per serbatoi a parete singola con parete metallica con protezione anticorrosione e per serbatoi a parete singola con parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco deve avere capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso. In precedenza era richiesto un bacino di contenimento pari ad almeno il 50% della capacità geometrica del contenitore.
Si ricorda che i contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità > 65 °C sono stati ricompresi al punto 13.1.A del DPR 151/2011 che richiede l’ istituzione dell’iter autorizzativo per il rilascio della SCIA Antincendio.
Sono esonerati dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 mc.
Per maggiori dettagli (caratteristiche dei contenitori-distributori, distanze minime, presidi antincendio, ecc.), Vi invitiamo a consultare il testo coordinato e commentato dei Vigili del Fuoco a questo LINK (DM 22-11-2017.v4.pdf)DM 22-11-2017.v4.pdf)