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Piano di Emergenza e D.M. 02/09/21

A fare data dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il D.M. 02/09/2021 relativo alla gestione antincendio in emergenza. uscita emergenza


COSA PREVEDE IL D.M. 02/09/2021:


Il D.M. 02/09/2021 prevede che, nei casi sottoelencati, il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza:

- > luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori (aspetto già previsto dalla normativa previgente);

- > luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori (NOVITÀ);

- > luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco – Certificato di Prevenzione Incendi) (aspetto già previsto dalla normativa previgente).


Un'altra novità è rappresentata dall’estensione dell’obbligo di redazione del Piano di Emergenza aziendale anche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea (affollamento) di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.

Per “luoghi di lavoro aperti al pubblico” si intendono luoghi di proprietà privata, ai quali può accedere chiunque ma a particolari condizioni fissate dal legittimo proprietario o gestore (come ad esempio esibire una tessera, rispettare l'orario di apertura e di chiusura, o pagare un biglietto d'ingresso).

Rientrano in questa categoria bar, ristoranti, pizzerie, cinema, teatri, discoteche e locali pubblici in generale. L’affollamento viene determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0,7 persone/m2 per la superficie lorda dei locali. Può essere dichiarato un valore dell’affollamento inferiore se il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo in ogni condizione d’esercizio dell’attività.



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