RENTRI: le scadenze
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 ha adottato la "Tabella scadenze RENTRI" relativa alle date per:
- l'iscrizione al Registro elettronico nazionale,
- l'entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR)
- le date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
- la data per l'emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.
La tenuta del Registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale diverrà obbligatoria a partire dal 15 dicembre 2024, mentre la gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto a decorrere dal 15 dicembre 2025, mentre per l'iscrizione al RENTRI, è prevista un'applicazione graduale in funzione della categoria e della dimensione aziendale degli operatori.
ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI
1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI |
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L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: |
Data (art. 13, comma 1) |
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) |
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) |
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) |
a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli |
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Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) |
Data (art.9, comma 1) |
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale |
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Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale |
Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale |
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Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale |
Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) |
a decorrere dal 13 febbraio 2026 |