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L'obbligo del preposto negli appalti

Il Ministero del Lavoro ha chiarito l’obbligo di designare un preposto per garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei lavori di appalto, come confermato nella recente risposta a un quesito della Camera di Commercio di Modena (interpello n. 4/2024 del 30 settembre). Questa figura, incaricata di sorvegliare la corretta esecuzione delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori, è obbligatoria quando ci sono almeno due lavoratori. Il ruolo del preposto non può essere ricoperto da persone non presenti sul luogo di lavoro.

Il Dicastero ha ribadito che il preposto è una figura di garanzia voluta dal legislatore per rafforzare la sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto. Soltanto in casi eccezionali può coincidere con il datore di lavoro, e solo se quest'ultimo sorveglia direttamente l’attività e ha potere gerarchico-funzionale sui lavoratori. Tuttavia, se c’è un solo lavoratore, il datore di lavoro assume necessariamente le funzioni di preposto, poiché un lavoratore non può essere preposto di sé stesso.

Inoltre, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha sottolineato che alcune operazioni particolarmente delicate, come i lavori sui ponteggi, devono essere effettuate solo sotto la stretta sorveglianza del preposto. Questo ulteriore chiarimento conferma l’intenzione del legislatore di garantire un controllo continuo e diretto sulla sicurezza, fondamentale per prevenire incidenti e tutelare la salute dei lavoratori nelle attività in appalto.

COLLEGAMENTI:
interpello n. 04/2020 (pdf, 313 kb)



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