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Con la pubblicazione della Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di gasolio anche muniti di erogatore di capienza non superiore a 6 metri cubi non sono più soggetti a quanto previsto dal DPR 151/2011. 

In particolare il datore di lavoro non sarà più tenuto a presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inzio Attività) ai sensi dell'art 4 del DPR 151/2011 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza per l'attività identificata al medesimo decreto con il numero 13. Riportiamo di seguito il testo tratto dalla norma che potete scaricare al link riportato successivamente.

ARTICOLO 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni).

“1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151”.

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