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Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato un comunicato in Gazzetta Ufficiale in cui fa sapere di aver recepito le "procedure standardizzate" (Decreto Interministeriale del 30/11/2012) per l'effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori.

Il documento sulle procedure standardizzate è stato approvato dalla Commissione consultiva, ed individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi di imprese che occupano fino a 10 lavoratori, ma può essere utilizzato anche da imprese con numero di lavoratori non superiore a 50.

Scopo della procedura standardizzata è indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi, in modo da individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e programmare gli interventi da mettere in atto per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il Decreto interministeriale che ha recepito le procedure standardizzate entrerà in vigore il 4 febbraio 2013 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale), fermi restando i termini di cui al D.L. n.57/2012, ovvero il termine ultimo per l’autocertificazione del 31 dicembre 2012.(così come riportato all'art. 2 c. 1 del Decreto)

Le imprese in possesso dell’autocertificazione di valutazione dei rischi dovranno adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro elaborando un documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate o secondo il metodo ordinario.

Ricordiamo che le imprese che abbiano già effettuato la valutazione dei rischi ed elaborato il relativo documento secondo le procedure ordinarie (DVR), non sono obbligate ad eseguire un’ ulteriore valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate.


 Scarica il Decreto sulle Procedure-Standardizzate del 30-11-2012.pdf