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Entrano in vigore dal 30 aprile 2012 le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici contenute nel Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.

Tali disposizioni derivano dal recepimento della Direttiva 2004/40/CE, del 29 aprile 2004, che ha indicato le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 GHz.

Il primo passo da compiere per analizzare il rischio elettromagnetico in azienda è quello di effettuare una valutazione dei rischi di esposizione che affrontano i lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Della protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici tratta il Dlgs 81/08 (modificato dal Dlgs 106/09) al Titolo VIII, Capo IV. Tale parte del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro infatti recepisce le disposizioni della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. L’iniziale data di recepimento (30 aprile 2008) della Direttiva 2004/40/CE è stata spostata al 30 aprile 2012.

La scadenza del 2012 è riferita però in particolare alla definizione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione indicati in allegato XXXVI. Bisogna tuttavia considerare che sono immediatamente vigenti, (con efficacia sanzionatoria dal 1 gennaio 2009) le disposizioni generali sulla protezione dagli agenti fisici, contenute nel Capo I del Titolo VIII del Testo Unico.

In particolare si richiede esplicitamente al datore di lavoro la valutazione dei rischi relativi a tutti gli agenti fisici tra i quali i campi elettromagnetici. In conclusione si può affermare che la valutazione del rischio elettromagnetico va effettuata da subito, i limiti da rispettare si applicano dal 30 aprile 2012.

La parte del Dlgs 81/08 relativa al rischio elettromagnetico si occupa dei rischi per la salute e la sicurezza dovuti agli effetti nocivi a breve termine (i cosiddetti effetti acuti) conosciuti nel corpo umano e derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto (per i quali è stata dimostrata un’evidenza scientifica di relazione causa-effetto), mentre non riguarda gli effetti a lungo termine.

I campi elettrici e magnetici diretti o indotti possono essere calcolati attraverso le norme CEI (esempio attraverso la serie di norme CEI 211), che consentono anche la valutazione delle combinazioni di più sorgenti a seconda delle frequenze di emissione.

Esempi di campi elettrici e magnetici indotti da correnti 50Hz calcolabili:

Occorre censire l’utilizzo delle seguenti apparecchiature (elenco non esaustivo e solo indicativo), quando previsto dotate di scheda tecnica ed estrapolare alcune caratteristiche fondamentali:

  • -  utilizzo saldatrici elettriche (amperaggio massimo utilizzato, se monofase o trifase) e ubicazione
  • -  utilizzo apparecchiature dotate di motori elettrici di tipo rotativo (esempio elettrocompressori elettropompe, ecc.), con indicazione di amperaggio o watt elettrici, se monofase o trifase  e misure/ingombri degli avvolgimenti interni e loro ubicazione
  • -  utilizzo apparecchiature/macchine elettriche di una certa potenza (macchine utensili da officina, a controllo numerico, ecc.), con indicazione di amperaggio o watt elettrici, se monofase o trifase  e loro ubicazione
  • -  quadri elettrici di notevole amperaggio (ad esempio superiore ai 125A), con indicazione del cablaggio delle tipologie di cavo
  • -  cabine elettriche
  • -  cavidotti/elettrodotti aerei

Esempi di campi elettrici e magnetici diretti provocati da trasmissioni dirette ad alte frequenze:

Occorre censire l’utilizzo delle seguenti apparecchiature (elenco non esaustivo e solo indicativo), quando previsto dotate di scheda tecnica ed estrapolare alcune caratteristiche fondamentali:

  • centraline di trasmissione wi-fi (es. router wireless) con dati relativi a potenza di trasmissione e frequenza e ubicazione
  • centraline dotate di antenna di trasmissione per esempio a istituti di sicurezza (con indicazione di potenza e frequenza di trasmissione) e ubicazione
  • centraline telefoni cordless (possibilmente con indicazione di potenza e frequenza di trasmissione) e ubicazione

In caso i valori calcolati superino il 10% dei limiti di azione indicati dall’allegato XXXVI del TUSL, è opportuno intervenire con l’uso di strumenti di misura.

 

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