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News


La sorveglianza antincendio, obblighi e registro

Il DM 1 settembre 2021 , “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” definisce tre ambiti operativi:

Manutenzione: “operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”;

Controllo periodico: “insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”;

Sorveglianza: “l’insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.
La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni”.

RENTRI: le scadenze

RENTRIIl Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 ha adottato la "Tabella scadenze RENTRI" relativa alle date per:

  • l'iscrizione al Registro elettronico nazionale,
  • l'entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR)
  • le date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
  • la data per l'emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.

Diisocianati: per chi non ha la formazione specifica parte il divieto di utilizzo in concentrazioni superiori allo 0,1%.

A partire da oggi, 24 agosto 2023, i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1%. Il divieto di utilizzo di tali componenti chimici di base, impiegati in un'ampia gamma di settori e applicazioni (in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti) è stato stabilito dal Regolamento (UE) 2020/1149, pubblicato nel 2020, il quale aveva già fatto scattare il divieto di immissione sul mercato dei composti in questione a partire dal 24 febbraio 2022.

Temperature elevate, misure urgenti per i lavoratori

Dopo la nota n. 5056 dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 13 luglio 2023, è stato pubblicato il D.L 28 luglio 2023, n. 98, nella Gazzetta n. 175 dello scorso 28 luglio, la norma introduce misure urgenti per salvaguardare i lavoratori in caso di emergenza climatica, ed ha l'obiettivo di realizzare una gestione integrata del rischio caldo, a fronte degli «eccezionali eventi climatici verificatosi nel corso del mese di luglio 2023.

Nuove disposizioni per i prodotti contenenti diisocianati

Il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020, definisce l’utilizzo di alcuni prodotti che presentano effetti indesiderati sulla salute dei lavoratori che li utilizzano e modifica l’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche [REACH]) per quanto riguarda i diisocianati o le sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori allo 0,1% in peso.