Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le modalità d'uso dei cookie di questo sito. 

News


le novità introdotte dal "decreto del fare"

 

Il 22 giugno 2013 è entrato il vigore il D.L. n. 69/2013, conosciuto anche come “DECRETO FARE” . Il decreto introduce alcune semplificazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di seguito riportiamo le novità più importanti:



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con  decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro il 19/09/2013, “sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore INAIL.”

Al decreto, che dovrà stabilire quali sono i settori a minor rischio infortunistico, sarà allegato un modello con cui le aziende, rientranti in questa categoria, potranno attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi.

La situazione ad oggi risulta essere questa:

  • 31/05/2013:scadenza della possibilità di produrre una Autocertificazione della valutazione dei rischi, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
  • 01/06/2013: obbligo per tutte le aziende (anche per quelle che occupano fino a 10 lavoratori) di essere in possesso di un documento di valutazione dei rischi elaborato secondo le procedure standardizzate o secondo il metodo ordinario previsti dall’art. 29 del D.Lgs.81/08.
  • 22/06/2013: entra in vigore il Decreto FARE che stabilisce che“i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29.Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26.”

In sostanza dal 01/06/2013 e fino alla data di entrata in vigore del futuro decreto ministeriale previsto dal D.L. 69/2013, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, è vigente l’obbligo di effettuazione della Valutazione dei Rischi secondo Procedure Standardizzate.

 

DUVRI

Limitatamente alle attività a basso rischio infortunistico (da individuarsi con apposito decreto), è prevista quale valida alternativa al DUVRI la possibilità che il committente individui un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento.

Il decreto specifica che a dover essere a basso rischio è l'attività del datore di lavoro committente, ovvero del datore di lavoro che ospita i lavoratori autonomi o l'impresa appaltatrice.

E' inoltre previsto l'esonero dall'obbligo di redigere il DUVRI o dalla misura alternativa di cui si è appena detto, non solo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, bensì anche nelle ipotesi di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 10 uomini-giorno con riguardo alla somma delle giornate di lavoro necessarie, con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (servizi o forniture). Prima l'esclusione era per lavori e servizi di durata non superiore a due giorni.

Resta l'obbligo di redigere il DUVRI in caso di lavori o servizi che comportino rischi dovuti a presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all'allegato XI

 

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE (allegato VII D.LGS. 81/08)

Nuova modifica all'art. 71 comma 11 D. Lgs. 81/2008. I termini per la prima verifica di competenza dell'INAIL passano da 60 (come previsto dall'art. 71 comma 11) a 45 giorni, con previsione dell'obbligo da parte di INAIL e ASL (o ARPA) di comunicare al datore di lavoro entro 15 gg dalla richiesta l'eventuale impossibilità di effettuare verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.

 

PRESTAZIONI LAVORATIVE DI BREVE DURATA

Saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro procedure semplificate per l’assolvimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria in caso di prestazioni che implichino la permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

 

DENUNCIA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

È abrogato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 2 giorni all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, etc. acquisiranno direttamente dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

 

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI: POS, PSC e Fascicolo dell'Opera semplificati

Per i cantieri temporanei o mobili il Ministero del Lavoro individuerà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’Opera.


FORMAZIONE

Saranno adottate misure per evitare la duplicazione delle attività formative rivolte a Responsabili e

Addetti al servizio di protezione, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

In tutti i casi formazione e aggiornamento per le figure sopra indicate in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.



DOCUMENTI COLLEGATI: testo Decreto del Fare



Comments