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Novità in materia di impianti termici per la climatizzazione

Novità in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari – DPR 16 aprile 2013 n. 74

 

Entra in vigore il 12 luglio 2013 il decreto per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti termici.

Il decreto definisce criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti.

 

L’art. 3 fissa nuovi valori limite di temperatura1:

Climatizzazione

Edifici

Limite temperatura

(definito per la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati  o raffrescati di ciascuna unità immobiliare)

Invernale

Attività industriali, artigianali ed assimilabili

18 °C + 2°C

Altri edifici

20 + 2°C

Estiva

Attività industriali, artigianali ed assimilabili

26 °C - 2°C

Altri edifici

20 + 2°C

1 fatte salve le esclusioni di cui al comma 4 ed eventuali deroghe concesse dalle autorità comunali.

L’art. 4 definisce i limiti di esercizio per gli impianti di climatizzazione invernale2:

Zone

Ore di esercizio giornaliere

Periodo

A

6

Dal 1 dicembre al 15 marzo

B

8

Dal 1 dicembre al 31 marzo

C

10

Dal 15 novembre al 31 marzo

D

12

Dal 1 novembre al 15 aprile

E

14

Dal 15 ottobre al 15 aprile

F

nessuna limitazione

2 Fatte salve le esclusioni di cui al comma 5 e 6.

L’art.6 definisce requisiti e limiti per l’affidamento dell’incarico di terzo responsabile.

L’art.7 impone l’affidamento delle attività di controllo e manutenzione a ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008.

Il manutentore deve dichiarare al committente o all’utente, in forma scritta: QUALI sono le operazioni di controllo e manutenzione necessari all’impianto e la FREQUENZA degli stessi.

TUTTI gli impianti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE.

Art. 8 Controllo dell’efficienza energetica

I controlli vengono effettuati con la seguente periodicità, a seconda della tipologia di impianto:

Tipologia di impianto

Alimentazione

Potenza Termica (1) [kW]

Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)

Rapporto controllo di efficienza energetica (2)

Impianti con generatore di calore a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10 < P < 100

2

Rapporto tipo 1

P ≥ 100

1

Generatori alimentati a gas, metano o GPL

10 < P < 100

4

Rapporto tipo 1

P ≥ 100

2

Impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12 < P < 100

4

Rapporto tipo 2

Rapporto tipo 2

P ≥ 100

2

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

P ≥ 12

4

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica

P ≥ 12

2

Rapporto tipo 2

Impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

P ≥ 10

4

Rapporto di tipo 3

Impianti cogenerativi

Microgenerazione

Pel < 50

4

Rapporto tipo 4

 

Unità cogenerative

Pel ≥ 50

2

Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

Inoltre gli stessi controlli di rendimento devono essere effettuati:

1.All’atto della PRIMA MESSA IN ESERCIZIO

2.nel caso di sostituzione di apparecchi del sistema che possano modificare il rendimento

3.Nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici.


Al termine del controllo, l’operatore rilascia il Rapporto di controllo di efficienza energetica in duplice copia: una copia è rilasciata al Responsabile dell’Impianto, l’altra è inviata dal manutentore alla Regione o Provincia competente.

Art. 9 Ispezioni delle autorità competenti

Le autorità competenti effettuano ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non inferiore a 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica nominale non inferiore a 12 kW.

Le ispezioni sono programmate come segue:

Situazione

Periodicità

Impianti per cui non sono pervenuti i rapporti dei controlli effettuati dai manutentori

Contestuale all’accertamento

Impianti per cui i rapporti inviati rilevino criticità

Contestuale all’accertamento

Impianti non anzianità superiore a 15 anni

Contestuale all’accertamento

Impianti dotati di generatore a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW

Biennale

Impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW

Quadriennale

Impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW

Quadriennale

Impianti con rendimento inferiore ai limiti fissati

Contestuale all’accertamento



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