Novità in materia di impianti termici per la climatizzazione
Novità in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari – DPR 16 aprile 2013 n. 74
Entra in vigore il 12 luglio 2013 il decreto per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti termici.
Il decreto definisce criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti.
L’art. 3 fissa nuovi valori limite di temperatura1:
Climatizzazione |
Edifici |
Limite temperatura (definito per la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati o raffrescati di ciascuna unità immobiliare) |
Invernale |
Attività industriali, artigianali ed assimilabili |
18 °C + 2°C |
Altri edifici |
20 + 2°C |
|
Estiva |
Attività industriali, artigianali ed assimilabili |
26 °C - 2°C |
Altri edifici |
20 + 2°C |
1 fatte salve le esclusioni di cui al comma 4 ed eventuali deroghe concesse dalle autorità comunali.
L’art. 4 definisce i limiti di esercizio per gli impianti di climatizzazione invernale2:
Zone |
Ore di esercizio giornaliere |
Periodo |
A |
6 |
Dal 1 dicembre al 15 marzo |
B |
8 |
Dal 1 dicembre al 31 marzo |
C |
10 |
Dal 15 novembre al 31 marzo |
D |
12 |
Dal 1 novembre al 15 aprile |
E |
14 |
Dal 15 ottobre al 15 aprile |
F |
nessuna limitazione |
2 Fatte salve le esclusioni di cui al comma 5 e 6.
L’art.6 definisce requisiti e limiti per l’affidamento dell’incarico di terzo responsabile.
L’art.7 impone l’affidamento delle attività di controllo e manutenzione a ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008.
Il manutentore deve dichiarare al committente o all’utente, in forma scritta: QUALI sono le operazioni di controllo e manutenzione necessari all’impianto e la FREQUENZA degli stessi.
TUTTI gli impianti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE.
Art. 8 Controllo dell’efficienza energetica
I controlli vengono effettuati con la seguente periodicità, a seconda della tipologia di impianto:
Tipologia di impianto |
Alimentazione |
Potenza Termica (1) [kW] |
Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) |
Rapporto controllo di efficienza energetica (2) |
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido |
10 < P < 100 |
2 |
Rapporto tipo 1 |
P ≥ 100 |
1 |
|||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL |
10 < P < 100 |
4 |
Rapporto tipo 1 |
|
P ≥ 100 |
2 |
|||
Impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore |
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta |
12 < P < 100 |
4 |
Rapporto tipo 2 Rapporto tipo 2 |
P ≥ 100 |
2 |
|||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico |
P ≥ 12 |
4 |
||
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica |
P ≥ 12 |
2 |
Rapporto tipo 2 |
|
Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza |
P ≥ 10 |
4 |
Rapporto di tipo 3 |
Impianti cogenerativi |
Microgenerazione |
Pel < 50 |
4 |
Rapporto tipo 4 |
|
Unità cogenerative |
Pel ≥ 50 |
2 |
Rapporto tipo 4 |
P - Potenza termica utile nominale
Pel - Potenza elettrica nominale
Inoltre gli stessi controlli di rendimento devono essere effettuati:
1.All’atto della PRIMA MESSA IN ESERCIZIO
2.nel caso di sostituzione di apparecchi del sistema che possano modificare il rendimento
3.Nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici.
Al termine del controllo, l’operatore rilascia il Rapporto di controllo di efficienza energetica in duplice copia: una copia è rilasciata al Responsabile dell’Impianto, l’altra è inviata dal manutentore alla Regione o Provincia competente.
Art. 9 Ispezioni delle autorità competenti
Le autorità competenti effettuano ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non inferiore a 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica nominale non inferiore a 12 kW.
Le ispezioni sono programmate come segue:
Situazione |
Periodicità |
Impianti per cui non sono pervenuti i rapporti dei controlli effettuati dai manutentori |
Contestuale all’accertamento |
Impianti per cui i rapporti inviati rilevino criticità |
Contestuale all’accertamento |
Impianti non anzianità superiore a 15 anni |
Contestuale all’accertamento |
Impianti dotati di generatore a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW |
Biennale |
Impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW |
Quadriennale |
Impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW |
Quadriennale |
Impianti con rendimento inferiore ai limiti fissati |
Contestuale all’accertamento |