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Revisione macchine agricole, il Decreto “Milleproroghe” cambia il termine

Il cosiddetto decreto Milleproroghe 2015 (L. 27.02.2015, GU n. 49 del 28.02.2015 – art. 8 comma 5 bis) ha differito la data di entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione professionale per l’uso di particolari attrezzature agricole prima dell’incarico, per i lavoratori autonomi/subordinati che sono incaricati a utilizzarle per la prima volta senza avere esperienza pregressa, al 31 dicembre 2015.
Stessa sorte, sempre riguardante il settore agricolo, concerne la proroga dei termini relativi all’attuazione della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del codice della strada.


La revisione del mezzo nonché l’obbligo di abilitazione professionale partirà dal 31 dicembre 2015, con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.
Da una lettura della norma e dalle dichiarazioni post emanazione della stessa, si evince che l’ulteriore proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo spettante la revisione delle macchine agricole, si addice alla complessità delle procedure di accertamento dell’idoneità alla circolazione stradale del parco macchine esistente, tenuto conto altresì della necessità per molti di essi di adeguamenti alle vigenti disposizioni del Codice della strada.
Con questo slittamento, che dovrà disciplinare le modalità di applicazione dell’obbligo di revisione delle macchine agricole, i ministeri competenti potranno valutare in modo più attento, la definizione dei criteri di controllo dell’idoneità alla circolazione su strada dei veicoli agricoli ed a uso agricolo.
Particolare attenzione sarà rivolta al controllo delle caratteristiche essenziali delle macchine agricole al pari delle altre tipologie di veicoli attualmente assoggettati a tale adempimento.
Ritornando alla norma, con il comma 5 dell’art. 8 sono prorogati i termini relativi all’attuazione della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del codice della strada.

Art. 111 del codice della strada: Revisione delle macchine agricole in circolazione
“Comma 1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2015 -(data prorogata ora al 31 dicembre 2015)-, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Il Milleproroghe 2015 ha prorogato anche la data di entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione professionale per l’uso di particolari attrezzature agricole prima dell’incarico, per i lavoratori autonomi/subordinati che sono incaricati a utilizzarle per la prima volta senza avere esperienza pregressa la cui scadenza è spostata al 31 dicembre 2015.
Si ricorda ad ogni modo che rimane in vigore la scadenza (contenuta ancora nella norma precedente) riguardante gli operatori con esperienza pregressa almeno biennale: per gli agricoltori o datori di lavoro del settore agricolo e forestale che dimostrino di avere un’esperienza di guida documentata di almeno di 2 anni, la possibilità di effettuare il corso di aggiornamento entro il 12 marzo 2017. Questo poiché le deroghe concesse al solo settore agricolo, relative all’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012, già esonerano tutti i soggetti adibiti da tempo alla conduzione delle macchine agricole, dal frequentare i corsi di abilitazione previsti dall’accordo stesso, in base al “riconoscimento dei corsi effettuati di cui al punto 9.1 dell’accordo 22 Febbraio 2012“, e al “possesso dell’esperienza documentata di cui al punto 9.4 “, con la sola necessità di frequentare un corso di aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. Di conseguenza solo chi è non provvisto di esperienza di guida documentata ha tempo, con il “milleproroghe”, fino al 31 dicembre 2015, per adempiere a quanto previsto dalle nuove regole.



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