Pubblicato il nuovo protocollo per il contenimento del contagio da COVID19 nei cantieri
E' stato pubblicato in data 24/04/2020 il "protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei cantieri".
Il documento recepisce le indicazioni fornite dal Protocollo del 14/03/2020 integrato successivamente il 24/04/2020 ed ha lo scopo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19. Le misure vanno attuate oltre che al titolare del cantiere, anche ai subappaltatori, sono previste verifiche da aprte delle rappresentanze sindacali, dell'Ispettorato del lavoro e dell'INAIL.
Il documento si articola in 10 punti (NOTA: vi invitiamo ad una attenta lettura del documento integrale):
1- INFORMAZIONE
Il datore di lavoro edile deve informare i lavoratori, e chiunque entri nel cantiere, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento
dettaglio:
• il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore al 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere;
• chiunque faccia ingresso in cantiere si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
• informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale;
• preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
2- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
• Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente.
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere conorari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche,come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.
3- PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
• Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della iglenizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.
• Nel caso di presenza di una persona positiva al Covid-19 all'interno del cantiere, si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi. Le persone presenti devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani.
• Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi lecaratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
• La periodicità degli interventi viene stabilita dal dtore di lavoro in base akke caratteristiche ed agli usi dei locali e dei mezzi di trasporto.
4 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione idoeni mezzi detergenti per le mani, le persone presenti dono obbligate ad adottare tutte le precazioni igieniche assicurando in particolare il lavaggio frequente e minuzioso delle mani.
5- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• Qualora la lavorazione in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzatlve, è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ec...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• Il datore di lavoro deve rinnovare, per tutti i lavoratori, gli indumenti da lavoro, prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuali di protezione, anche con tute "usa e getta" e assicurarsi che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità)- sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e di pronto intervento.
Per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati,
previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominatodeve prevedere l'integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
• il coordinatore per la sicurezza infase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo.
6 - GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatol è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
• Garantire pulizia giornaliera e sanificazione periodica con detergenti appositi.
7 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.
8 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizloni dell'autorità sanitaria.
• Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.
9 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelleindicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite darientro da malattia;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta,
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81;
• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità epatologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispettodella privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
10 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• Viene costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un ComitatoTerritoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Il protocollo tipizza le ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
LINK:
COVID protocollo cantieri 24 aprile 2020 (pdf, 216 kb)