COVID19: nuovo protocollo condiviso per il contenimento della diffusione nei luoghi di lavoro
In data 24 aprile è stato integrato il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro".
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza.
L'obiettivo prioritario del protocollo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
Il nuovo protocollo, tenendo contro dei recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute, conferma tutti i punti del precedente " Protocollo condiviso", ma aggiunge nuove disposizioni a partire da quella relativa alla sospensione delle attività in carenza di sicurezza: la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. "La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".
Rivista anche l'informazione al lavoratore per la quale si indica che "azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio".
Nelle "modalità di accesso dei fornitori esterni" si precisa ora che:
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. imprese di pulizie, manutentori etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare all'impresa appaltatrice un'informativa completa dei contenuti del Protocollo aziendale applicato vigilando sulla sua applicazione da parte dei lavoratori propri e delle aziende terze che operano nelle aree aziendali.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, oltre alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere alla riapertura una sanificazione straordinaria degli ambieni, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, secondo la circolare 5443 del 22/02/2020.
Ora viene previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l'utilizzo della mascherina chirurgica, in caso di lavoratore sintomatico in azienda oltre a procedere all'immediato isolamento, lo stesso dovrà essere subito dotato di mascherina chirurgica.
Per l'organizzazione aziendale ed il distanziamento sociale viene indicato che:
- è necessario il rispetto del distanziamento sociale anche attraverso la rimodulazione degli spazi di lavoro;
- negli ambienti dove operano più lavoratori potranno essere trovate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro o analoghe soluzioni;
- l'articolazione del lavro potrà essere ridefinita con orari differenziati per favorire il distanziamento sociale.
Il protocollo aggiornato si articola nei seguenti 13 punti di seguito sintetizzati:
1-INFORMAZIONE: L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA: L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 (art. 34) in combinato con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (art 16 c. 1).
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…): L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI): Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI: Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza.
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS: Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE: È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
LINK:
protocollo COVID19 aggiornamento 24 aprile 2020 (pdf, 5.479 kb)